Art. 13.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente le ulteriori prescrizioni per la sicurezza e le sanzioni).

      1. All'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni delle regioni o delle province autonome per condotte diverse da quelle sanzionate dalla presente

 

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legge, i responsabili della violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro»;

           b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. In caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione delle violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a giorni tre. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.
      2-ter. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo stabilito a norma del comma 2-bis, un nuovo titolo. In caso di violazione di tale divieto essi sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 250 euro, oltre al ritiro del nuovo titolo».